“Associazione Sportiva Dilettantistica BREAK MOTO CLUB”
* STATUTO *
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Titolo I –Natura e Scopi
Art. 1 – E’ costituita la “Associazione Sportiva Dilettantistica BREAK MOTO CLUB“, di seguito denominata anche “A.S.D.” o semplicemente Associazione, la cui attività è regolata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile e dal presente Statuto.
Art. 2 – L’Associazione non ha scopo di lucro, è assolutamente indipendente da qualsiasi influenza esterna ed è assolutamente autonoma nei confronti dei partiti, delle formazioni politiche e dei pubblici poteri.
L’Associazione si propone di promuovere e divulgare l’attività sportiva in genere, ed in particolare l’attività motociclistica in strada e fuori strada ed, inoltre, tutte le discipline sportive connesse al motociclismo sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, anche mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa e/o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina citata.
Le finalità dell’Associazione verranno perseguite attraverso la diffusione e l’attuazione di tutte le iniziative che possono utilmente contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, soprattutto attraverso l’esercizio dell’attività motociclistica, su tutto il territorio nazionale ed all’estero, ed in particolare mediante:
- a) la promozione e la partecipazione con i propri tesserati alle attività degli Organi Federali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva, cui è affiliata e/o si affilierà, e delle altre Società affiliate o con finalità analoghe;
- b) la partecipazione con i propri tesserati a manifestazioni, competizioni, raduni, e gare autorizzate dagli Organi Federali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva;
- c) l’organizzazione di manifestazioni, competizioni, raduni, e gare autorizzati dagli Organi Federali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva;
- d) l’organizzazione di tutte quelle attività di carattere sociale e ricreativo richieste dai propri Soci, compresa l’attività didattica rivolta all’avvio, all’aggiornamento, al perfezionamento nelle attività sportive, con particolare riferimento all’attività motociclistica;
- e) l’istituzione di corsi di avviamento allo sport, con particolare riferimento all’attività motociclistica;
- f) la programmazione di attività rivolte al miglioramento ed al perseguimento del benessere psicofisico anche mediante lo svolgimento dell’attività sportiva;
- g) l’organizzazione di giornate, eventi, e manifestazioni, con finalità socio-assistenziali;
- h) l’organizzazione di corsi rivolti all’informativa sulla salute ed alla sicurezza stradale mediante il ricorso a personale qualificato;
- i) la gestione di impianti sportivi, l’organizzazione di gare, manifestazioni sportive e l’attivazione di ogni altra iniziativa utile per la propaganda dello sport in genere.
- l) l’organizzazione di iniziative per la raccolta di materiali riciclabili comuni e non pericolosi, quali ad esempio ferro, metalli non ferrosi, carte etc., finalizzate alla raccolta di fondi per iniziative benefiche;
- m) l’organizzazione di iniziative di beneficenza, a favore di ospedali, ospedali pediatrici e qualsiasi tipo di organizzazione verrà ritenuta meritevole, con l’istituzione anche di mercatini di beni usati;
- n) l’istituzione di un archivio storico dei veicoli degli associati, contenente schede tecniche e notizie dei mezzi, consultabile da tutti gli associati;
- o) l’istituzione di corsi di avviamento alla meccanica, alla manutenzione ed alla riparazione delle motociclette anche presso ed in collaborazione istituti scolastici sia privati che pubblici.
Al fine di conseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione potrà svolgere anche attività commerciali, sia in diretta connessione con gli scopi istituzionali che non, prestando servizi sia in sede che presso terzi per aziende e privati, nel rispetto delle specifiche normative locali e nazionali, anche creando una specifica struttura od organizzazione, eventualmente mediante la gestione di un posto di ristoro, sempre in via marginale e non prevalente rispetto all’attività principale istituzionale. Ai fini fiscali, per l’individuazione e la distinzione tra le attività commerciali e quelle non commerciali si farà riferimento alle fattispecie previste per gli enti di tipo associativo con natura non commerciale dal DPR 917/86 e dal DPR 633/72 e loro successive modifiche.
Art. 3 – L’Associazione ha la sua sede legale in Montichiari (Bs), via Italo Calvino 15/17, e può istituire uffici in altre località. La variazione dell’indirizzo della sede legale non costituisce variazione del presente Statuto.
Art. 4 – La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 5 – L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, cui l’Associazione stessa delibererà di aderire o affiliarsi. L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni o Enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali o degli enti, nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
Titolo II – Soci
Art. 6 – L’Associazione è composta da persone fisiche, che partecipano alle attività sociali, ricreative e benefiche, in particolare essendo interessate alla pratica del motociclismo, nonché della pratica di attività sportiva a corpo libero e/o con l’ausilio della normale attrezzistica e con interessi coincidenti con gli scopi prefissati dall’Associazione.
Art. 7 – L’ammissione all’Associazione può essere richiesta dalle persone fisiche che ne facciano domanda e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
L’ammissione avviene al momento della presentazione della domanda ed è subordinata alle seguenti condizioni:
- pagamento delle quote sociali;
- accettazione senza riserve del presente Statuto;
- mancata opposizione da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la cui decisione deve essere sempre motivata e contro la quale è ammesso appello all’assemblea generale.
Art. 8 – In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 9 – Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non sono soggette a rivalutazione.
Art. 10 – Non è ammessa l’iscrizione né la partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.
Art. 11 – La qualità di socio ordinario è attribuita attraverso l’accettazione della domanda mediante giudizio del Consiglio Direttivo ed il conseguente versamento della quota associativa.
Art. 12 – Diritti di tutti i soci sono:
- a) esercizio dell’elettorato attivo o passivo nell’assemblea;
- b) diritto di voto per i soci maggiorenni nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- c) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione o di cui l’Associazione stessa intenda partecipare;
- d) fruire dei servizi e dei vantaggi disposti dagli organi sociali.
I diritti di cui ai punti a) e b) vengono automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al 2° comma dell’art. 23.
Art. 13 – Doveri di tutti i soci sono:
- accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- corrispondere le quote associative ed i contributi determinati dal Consiglio Direttivo, rinunziando, per loro, a qualsivoglia pretesa di ripetizione a meno di particolari accordi intercorsi con l’Associazione attraverso i suoi organi competenti;
- evitare di partecipare ad iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione;
- non nuocere al decoro, agli interessi e alla vita dell’Associazione.
Art. 14 – La qualità di socio viene meno alla scadenza naturale della tessera annuale oppure:
- per recesso volontario del socio;
- per morosità, se il pagamento dei contributi scaduti non avviene entro 30 giorni dal termine indicato nella comunicazione di sollecito inviata dal Consiglio Direttivo;
- in caso di comportamento difforme o di gravi motivi, che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, o di violazione accertata dei doveri indicati all’art. 13. Il Consiglio Direttivo in tal caso si riserva il diritto di adottare, a maggioranza assoluta, gli opportuni provvedimenti, comunicati con raccomandata all’interessato, che dovranno essere ratificati dall’assemblea ordinaria;
- in caso di scioglimento dell’Associazione.
Art. 15 – L’Associazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente occorra ai soci per propria incuria o negligenza non derivanti da responsabilità dell’Associazione.
Titolo III – Organi
Art. 16 – Gli organi attraverso i quali l’Associazione esplica le sue funzioni sono:
- a) l’Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.
Art. 17 – L’Assemblea, che è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta dai soci in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. E’ammesso il voto per delega, ma ogni socio può rappresentare al massimo un solo altro socio delegante. Le delibere legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Art. 18 – L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, a seguito di iniziativa del Consiglio Direttivo, e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso Consiglio Direttivo, a maggioranza, o il Presidente lo ritengano opportuno, o almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota associativa lo richieda esplicitamente al Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’assemblea (ordinaria o straordinaria), contenente luogo di svolgimento (può essere la sede o qualunque altro luogo), data, orario e ordine del giorno, sia della prima che della seconda convocazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’assemblea dovrà essere esposta nella bacheca, sita nei locali ove l’Associazione svolgerà l’attività, oppure inviata a tutti i soci per lettera ordinaria, fax o posta elettronica oppure resa nota mediante altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.
La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
Art. 19 – L’assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione a prescindere dal numero dei presenti.
L’assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita;
- in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione a prescindere dal numero dei presenti.
Le delibere dell’assemblea, ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza semplice dei presenti.
Tuttavia, nel caso in cui l’assemblea straordinaria dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, indipendentemente dal tipo di convocazione, è sempre richiesta la maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto al voto.
Delle delibere assembleari dovrà essere steso il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere affisso nella bacheca dove ha sede l’Associazione per almeno 10 giorni successivi.
Art. 20 – Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria principalmente:
- a) l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) l’approvazione del regolamento interno;
- c) l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del relativo Presidente;
- d) l’indicazione delle linee generali della politica associativa.
Art. 21 – Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria principalmente:
- a) le modifiche dello Statuto;
- b) la delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
c)gli atti di amministrazione straordinaria.
Art. 22 – L’assemblea è sempre presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, dal Consigliere più anziano, che provvederà alla nomina del Segretario tra i presenti, il quale avrà cura di redigere e far sottoscrivere il relativo verbale.
Art. 23 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due membri ad un massimo di cinque, eletti ai sensi del precedente art. 20, con le seguenti cariche:
- a) Presidente;
- b) Consiglieri/Tesoriere;
- c) 2 Consiglieri (eventuali)
Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci in regola con il pagamento delle quote associative, a condizione che:
- siano maggiorenni;
- non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina;
- non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o di un Ente di Promozione Sociale, cui dovesse aderire o affiliarsi l’Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Art. 24 – I membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o morte di un membro del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato gli altri membri provvederanno alla sostituzione per cooptazione.
Coloro che saranno così eletti rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.
Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Art. 25 – Sono, inoltre, di competenza del Consiglio Direttivo:
- la realizzazione del programma di attività sulla base dell’indirizzo generale fornito dall’assemblea;
- b) l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e la redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- c) l’eventuale rifiuto della domanda di ammissione dei soci ordinari, in alternativa al Presidente;
- d) l’emissione di provvedimenti di sospensione e/o espulsione a carico dei soci;
- e) l’eventuale istituzione di nuove strutture organizzative e la possibilità di conferire ulteriori deleghe ed incarichi tra i soci e/o di nominare collaboratori e addetti;
- f) stabilire gli importi delle quote associative annuali per i soci, nonché, se necessari, gli importi di eventuali contributi aggiuntivi;
- g) la vigilanza su tutto quanto concerne l’attività sociale;
- h) la convocazione delle assemblee;
- i) la decisione su tutte le questioni sociali non di competenza delle assemblee.
Art. 26 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente. Può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne facciano richiesta almeno la metà dei Consiglieri.
Art. 27 – Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da tutti i presenti. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 28 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei componenti presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente.
Art. 29 – Qualsiasi componente il Consiglio Direttivo può essere rimosso dall’incarico con una votazione a maggioranza semplice, qualora sia oggettivamente accertata la sua inadempienza agli impegni sociali.
Art. 30 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e gli spetta la firma sociale. Può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono, sotto la propria responsabilità.
Art. 31 – Il Presidente ha il potere di accettare, in nome dell’Associazione ed in alternativa al Consiglio Direttivo, le domande d’iscrizione presentate da soggetti interessati alla qualifica di socio ordinario, previo accertamento dei requisiti necessari e salvo eventuale ratifica successiva del Consiglio Direttivo. Il Presidente risponde all’Associazione in caso di accertata insussistenza negli associandi dei requisiti necessari, fatto che deve essere riscontrato dal Consiglio Direttivo.
Art. 32 – Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Inoltre, può aprire conti correnti bancari e postali e delegare ad operare su tali conti correnti anche altre persone sotto la propria esclusiva responsabilità, procedere agli incassi e ai pagamenti e può assumere provvedimenti d’urgenza relativi all’esecuzione di atti amministrativi e normativi, salvo la successiva ratifica del Consiglio Direttivo. L’apertura di conti correnti bancari e postali e la possibilità di procedere agli incassi ed ai pagamenti sono funzioni spettanti disgiuntamente anche al Tesoriere.
Art. 33 – Il Consigliere più anziano esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti.
Titolo IV – Patrimonio
Art. 34 – Il patrimonio, o fondo comune, dell’Associazione, necessario per il conseguimento delle sua finalità, è composto da:
- apporto finanziario dei soci, tramite quote associative o contributi vari;
- apporto di enti o privati, tramite assistenza, contributi o quote associative straordinarie;
- donazioni e lasciti;
- beni, mobili o immobili, di cui l’Associazione abbia la proprietà;
- eventuali prestiti e finanziamenti di Enti o Privati o dai soci;
- proventi delle attività marginali di carattere commerciale, svolte secondo quanto indicato all’art. 2 del presente Statuto. Tali proventi dovranno essere iscritti in apposita voce del bilancio e dovranno essere utilizzati in armonia con le finalità istituzionali.
Art. 35 – L’Associazione risponderà con il suo patrimonio delle obbligazioni assunte.
Il presidente è l’unico soggetto ad avere la firma e risponderà degli atti così compiuti.
Art. 36 – I fondi occorrenti per l’ordinaria e straordinaria gestione saranno depositati su un conto corrente presso un Istituto di Credito o presso un Ufficio Postale. Tale c/c sarà intestato all’Associazione con firma disgiunta del Presidente (e/o di persona dallo stesso delegata sotto la sua diretta responsabilità) e del Tesoriere.
Art. 37 – L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria un bilancio, al fine di informare sulla situazione economica e finanziaria, che sarà esposto nella bacheca, sita nei locali ove l’Associazione svolgerà l’attività, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’assemblea o reso noto ai soci unitamente alla lettera di convocazione dell’assemblea oppure in altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.
Entro la stessa data il Consiglio Direttivo presenta all’assemblea un bilancio preventivo delle spese necessarie per far funzionare l’Associazione.
Qualora il bilancio consuntivo presenti un saldo negativo, l’assemblea potrà deliberare l’ammontare del contributo straordinario da ripartire tra i soci a conguaglio.
In caso di residui attivi di gestione, invece, l’assemblea ratificherà la loro devoluzione all’attività istituzionale dell’esercizio successivo.
E’ comunque vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo V – Disciplina e vertenze
Art. 38 – L’Associazione è tenuta a rispettare per i propri soci ed eventuali atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli Organi delle Federazioni e/o degli Enti cui l’Associazione avrà deliberato di aderire o affiliarsi.
Art. 39 – I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.
Titolo VI – Disposizioni varie e finali
Art. 40 – Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse della Associazione.
Art. 41 – I verbali di ogni seduta degli Organi Direttivi (Assemblea e Consiglio Direttivo), dovranno essere riportati rispettivamente sul libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 42 – Lo scioglimento dell’Associazione avverrà “ipso jure” per la rinuncia alla qualifica di tutti i soci, senza rispettiva trasmissione della qualifica ad altri. Le rinunce possono avvenire anche in modo separato e distinto.
Art. 43 – In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato ai sensi degli artt.19 – 4° comma, e 42 del presente Statuto, la liquidazione avverrà con le modalità seguenti: l’Assemblea o subordinatamente l’ultimo socio rinunziante o, subordinatamente ancora, il più anziano dei rinuncianti nomina un apposito Comitato per la liquidazione del patrimonio dell’Associazione, che dovrà essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 44 – Per quanto non previsto dagli atti suddetti saranno applicate le norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.
Montichiari, 11 ottobre 2018