2008-12-09 Presentazione Progetto Break Al Coni

Il centro break vuole creare una struttura sportiva a livello nazionale per poter promuovere oltre che attività sportive di volontariato locali anche attività nazionali cercando informazioni adeguate al centro coni Provinciale che indirizza Gianluigi Bregoli, allo studio Dell’ingegner Angelo Micheletti responsabile Tecnico dei progetti sportivi Coni, che fin da subito si prende a cuore il progetto dando indicazioni a Bregoli sulle normative da seguire per ottenere le autorizzazioni, e precisamente la legge 383 del 2000 per chiarire le varie problematiche che sussistono da anni con le varie amministrazioni Comunali di Calcinato che sostengono che per le attività sportive dell’associazione e necessario il cambio destinazione urbanistico dell’area. Con grande piacere di Bregoli si scopre che nell’articolo 32 della legge 383  non e necessaria la modifica al PGT e l’impianto sportivo bloccato da quasi 10 anni e realizzabile nell’immediato, e non perdere i finanziamenti già deliberati da mesi per la realizzazione.

Art. 32.(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

  1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
  2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.

  1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
    5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.

 

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